Nella Sentenza n. 20658 del 14 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è stabilita, dall’art. 22 del Dlgs. n. 546/92, soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dello stesso art. 22, non anche degli atti previsti dal comma 4, con la conseguenza che l’originale (o la fotocopia) dell’atto impugnato, contemplato appunto nel comma 4 unitamente ai documenti in genere, può essere prodotto anche in un momento successivo, ovvero su impulso del Giudice tributario. Ciò tanto più vale per il processo verbale
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




