Commissioni straordinarie ex art. 144 del Tuel: Certificazioni 2026 entro il 15 aprile e rendiconti 2025, le Istruzioni del Ministero dell’Interno

Con il Comunicato 20 gennaio 2026, il Viminale richiama gli Enti Locali agli adempimenti necessari per ottenere il rimborso degli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’art. 144 del Tuel, posto a carico dello Stato dalla Legge n. 296/2006, previa presentazione di apposita richiesta

Con un Comunicato 20 gennaio 2026, la Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno richiama gli Enti Locali agli adempimenti necessari per ottenere il rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all’art. 144 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), posto a carico dello Stato dall’art. 1, comma 704, della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), previa presentazione di apposita richiesta.

Rimborso a carico dello Stato e finalità delle risorse

Il Comunicato ribadisce che, dal 2007, gli oneri connessi alle Commissioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato agli Enti interessati. Viene inoltre ricordato che gli importi rimborsati devono essere destinati a spese di investimento, come previsto dal medesimo art. 1, comma 704, Legge n. 296/2006.

Scadenza 15 aprile 2026: gli adempimenti per gli Enti Locali interessati

Entro il 15 aprile 2026 gli Enti Locali interessati devono trasmettere:

  • Certificazione a preventivo (Mod. “A”), per tutti gli Enti la cui gestione commissariale è ancora in corso, va prodotta una certificazione nella quale riepilogare le spese previste per l’intero anno 2026, al fine di consentire l’erogazione di un primo acconto per l’annualità 2026.
  • Certificazione a consuntivo (Mod. “B”), gli stessi Enti devono inviare anche una certificazione “a consuntivo” degli oneri assunti:
    • dal 1° gennaio 2025, oppure
    • dalla data di insediamento della Commissione (se successiva),
      fino al 31 dicembre 2025.

Chi deve presentare il consuntivo Mod. “B” anche se la gestione è terminata

Oltre agli Enti con gestione commissariale in corso, sono tenuti a inviare il rendiconto delle spese sostenute tramite Mod. “B”:

  • gli Enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso del 2025;
  • gli Enti in cui la gestione è terminata negli anni precedenti ma che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

Per gli Enti in cui la gestione commissariale è terminata nel 2025, il Comunicato precisa che il Mod. “B” va integrato con copia del verbale di proclamazione del Sindaco neoeletto.

Attenzione: il mancato rendiconto comporta la restituzione acconti

Il Comunicato avverte che la mancata presentazione del Certificato di rendiconto delle spese comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

Trasmissione esclusivamente via Pec e Allegati

La Certificazione e le Comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo:
finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Il Comunicato segnala inoltre che i Modelli (Mod. “A” e Mod. “B”) sono allegati e devono essere scaricati e poi ritrasmessi debitamente compilati, secondo le indicazioni fornite.

Adeguamenti dei compensi: obbligo di Decreto prefettizio

Un ulteriore passaggio operativo riguarda gli adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie: ogni rideterminazione deve essere tassativamente accompagnata da copia del Decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Durata dei poteri della Commissione: richiamo a un Parere ministeriale

Ai fini della corretta certificazione degli oneri, il Comunicato riporta un Parere della Direzione centrale per le Autonomie, che chiarisce la fase di transizione al rientro degli Organi elettivi, ovvero:

  • il Sindaco neoeletto assume poteri e funzioni dal momento della proclamazione;
  • è ritenuta inammissibile la permanenza in capo alla Commissione dei poteri deliberativi sugli Atti di competenza della Giunta dopo la proclamazione;
  • lo svolgimento delle Elezioni è considerato evento che preclude l’attività deliberativa della Commissione riferita alla competenza consiliare, anche in caso di temporanea carenza dell’Organo assembleare per mancata proclamazione del Consiglio;
  • solo in casi assolutamente eccezionali (atti con termini improrogabili e rischio di danni rilevanti) può ipotizzarsi un Intervento transitorio dei Commissari per garantire la funzionalità dell’Ente.

Contatti per chiarimenti

Per eventuali chiarimenti, il Comunicato indica:

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