Tar Lazio, Sentenza n. 16015 del 3 settembre 2025
Un candidato vincitore di un concorso pubblico per Dirigenti è stato escluso dopo la pubblicazione della graduatoria perché, nelle Dichiarazioni sostitutive previste dal Dpr. n. 445/2000, non aveva indicato la pendenza di un procedimento penale a suo carico. L’Amministrazione ha applicato l’art. 75 dello stesso Decreto, che prevede la decadenza dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere, senza margini di discrezionalità. Il candidato ha impugnato l’esclusione sostenendo che l’omissione era stata un errore poi corretto con una nuova dichiarazione e che, in ogni caso, il reato contestato (abuso d’ufficio ex art. 323 del Cp.) era stato abrogato dalla Legge n. 114/2024, entrata in vigore prima del provvedimento di esclusione. L’abrogazione, secondo l’art. 2 del Cp., comporta che il fatto non costituisca più reato e che cessino i suoi effetti penali. I Giudici hanno accolto il ricorso, chiarendo che l’art. 75 del Dpr. n. 445/2000 non si applica in modo automatico a ogni omissione, ma solo quando la falsa dichiarazione ha inciso in modo determinante sul beneficio ottenuto. Nel caso concreto, la mancata indicazione di un procedimento penale per un reato ormai abrogato non poteva costituire motivo sostanziale di esclusione. I Giudici hanno quindi annullato gli atti impugnati, affermando che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la sopravvenuta abrogazione del reato e valutare concretamente la rilevanza della Dichiarazione, senza limitarsi al dato formale. In conclusione, l’esclusione era illegittima perché mancava il presupposto sostanziale: il fatto non costituiva più reato e la decadenza non poteva essere disposta.





