Tar Liguria, Sentenza n. 974 del 12 agosto 2025
La vicenda riguarda un candidato escluso da un concorso per un posto dirigenziale in ambito sociale, in ragione del precedente licenziamento per motivi disciplinari in pendenza di giudizio davanti al Giudice del lavoro. L’interessato ha impugnato il Bando, gli atti della Conferenza dei Sindaci, i Decreti e la graduatoria finale sostenendo che l’esclusione fosse illegittima, che la Conferenza e il segretario comunale non avessero competenza ad avviare la procedura, che i requisiti richiesti (laurea LM-87 e iscrizione all’Albo degli assistenti sociali, sezione A) fossero troppo restrittivi rispetto alla normativa regionale e che vi fossero ulteriori vizi nella composizione della commissione e nella nomina della vincitrice. I Giudici hanno respinto il ricorso chiarendo che l’esclusione dei candidati licenziati per motivi disciplinari è prevista dalla normativa vigente (art. 2, comma 7, del Dpr. n. 487/1994, e art. 70, comma 13, del Dlgs. n. 165/2001) e tutela il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. È legittima anche la competenza della Conferenza dei Sindaci a esprimere indirizzi sul profilo professionale e quella del segretario comunale incaricato ad interim a indire la procedura. Quanto ai requisiti specifici, l’amministrazione ha ampia discrezionalità: la richiesta della Laurea LM-87 e dell’iscrizione alla Sezione A dell’Albo è stata ritenuta congruente con le funzioni da svolgere e compatibile con la normativa regionale, che stabilisce requisiti minimi ma non impedisce di fissarne di più stringenti se ragionevoli. Accertata la legittimità delle regole del concorso, tutte le altre doglianze sono state assorbite e il ricorso respinto. In sintesi, i Giudici hanno chiarito che le esclusioni per licenziamento disciplinare sono valide, i requisiti richiesti erano proporzionati e la procedura si è svolta nel rispetto della legge.





