Delibera n. 417 del 22 ottobre 2025
L’Anac ha accolto il ricorso contro una gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, rilevando che il Comune non aveva applicato correttamente il Metodo tariffario Rifiuti approvato da Arera.
Secondo l’Autorità, la base d’asta era stata calcolata senza utilizzare i dati reali del Piano economico finanziario e con errori nella stima dei costi e dei ricavi del servizio. In particolare, il Comune aveva detratto in modo scorretto dal Canone i ricavi derivanti dal recupero dei materiali e aveva fissato importi non coerenti con i dati storici. L’Anac ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, le regole fissate da Arera sono vincolanti per la determinazione dei corrispettivi dei “Servizi di gestione dei rifiuti” e che, secondo l’art. 6 dello schema tipo di Contratto di servizio approvato con Deliberazione Arera, il corrispettivo deve essere determinato in conformità al metodo tariffario vigente.
Inoltre, il cosiddetto fattore di sharing, previsto dal MTR-2, serve a ripartire i ricavi derivanti dal recupero dei materiali tra ente e gestore come incentivo al miglioramento della raccolta differenziata, e non come riduzione del canone.
Per tali ragioni, l’Autorità ha invitato la Stazione appaltante ad annullare in autotutela il Bando di gara e a rideterminare la base d’asta in conformità al Metodo Arera, assicurando la copertura integrale dei costi e il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’art. 4.6 del MTR-2 e dall’art. 220 del Dlgs. n. 36/2023.






