Tar Calabria, Sentenza n. 2039 del 1° dicembre 2025
La questione riguarda la validità della garanzia provvisoria presentata dall’Impresa che era stata dichiarata vincitrice in una gara pubblica per la concessione del “Servizio di illuminazione votiva. La legge applicabile è l’art. 106, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023. Questa norma impone un obbligo molto preciso: la garanzia fideiussoria, quando utilizzata per partecipare a una gara, deve essere emessa in formato digitale ed essere firmata digitalmente. L’uso del verbo “deve” indica che non si tratta di una scelta facoltativa, ma di un requisito essenziale e vincolante. L’obbligo di “emissione digitale” significa che il documento deve nascere direttamente in formato informatico. Non può, quindi, essere un foglio di carta firmato a penna e poi trasformato in file tramite scanner o fotografia. Questo tipo di documento, infatti, secondo il “Codice dell’Amministrazione digitale” (Dlgs. n. 82/2005), è considerato solo una “copia informatica di documento analogico”, non un vero documento nativo digitale.
La legge sui contratti pubblici richiede invece un documento digitale “fin dall’origine”, perché solo così la polizza può essere verificata telematicamente e garantisce maggiore sicurezza, tracciabilità e integrità. Il Legislatore ha, infatti, introdotto questa regola proprio per eliminare i rischi delle polizze cartacee, come falsificazioni o manipolazioni, e per semplificare il controllo da parte delle Stazioni appaltanti.
Nel caso esaminato, l’Impresa aggiudicataria aveva presentato inizialmente una polizza cartacea scansionata e successivamente, dopo il “soccorso istruttorio”, una scansione firmata digitalmente. In entrambi i casi il documento non era nativo digitale.
Secondo i Giudici, questa mancanza non è una semplice irregolarità formale, ma un difetto sostanziale che incide sulla validità stessa dell’offerta. La garanzia provvisoria infatti è parte integrante dell’offerta e deve esistere correttamente già al momento della scadenza del termine per presentare le domande. Permettere al concorrente di sostituire la polizza con una nuova, creata dopo la scadenza, significherebbe dargli più tempo rispetto agli altri, con violazione della parità di trattamento.
Inoltre, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell’offerta, né per creare documenti che non erano stati formati prima del termine di presentazione.
Per queste ragioni il Tribunale ha stabilito che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa e ha annullato l’aggiudicazione. Il contratto eventualmente firmato nel frattempo è stato dichiarato inefficace a partire dal 31 dicembre 2025, con subentro dell’Impresa ricorrente dal 1° gennaio 2026.
In conclusione, i Giudici hanno affermato che la normativa è chiara e non ammette eccezioni: quando si presenta una fideiussione in una gara pubblica, essa deve essere un documento nato in formato digitale e firmato digitalmente. Qualsiasi documento che deriva da una scansione di un originale cartaceo non soddisfa il requisito imposto dalla legge e comporta l’esclusione dalla procedura.





