Tar Sardegna, Sentenza n. 972 del 4 novembre 2025
Nella fattispecie in esame, una cooperativa sociale aveva partecipato a una gara pubblica per l’affidamento in concessione della gestione di una comunità integrata, indetta da una centrale regionale di committenza per conto di un Comune. La Stazione appaltante l’aveva esclusa con determinazione ai sensi dell’art. 182 del Dlgs. n. 36/2023, ritenendo che il Piano economico-finanziario presentato non garantisse la sostenibilità economica dell’offerta, poiché nel piano non erano stati inseriti i costi relativi al personale e ai servizi aggiuntivi offerti. La cooperativa aveva sostenuto che tali oneri sarebbero stati coperti con risorse proprie provenienti da altre attività e aveva impugnato l’esclusione dinanzi al Tar, lamentando la violazione degli artt. 10, 101, 110 e 185 del Dlgs. n. 36/2023. In particolare, la ricorrente affermava che la Stazione appaltante avrebbe dovuto avviare la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 e non procedere all’esclusione sulla base della sola valutazione del Pef di cui all’art. 185, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, e che il contraddittorio istruttorio previsto dall’art. 101 non era stato correttamente instaurato. Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo che la verifica dell’adeguatezza e sostenibilità del Pef nelle concessioni di servizi, prevista dall’art. 185, comma 5, costituisca un controllo autonomo e preliminare, distinto dalla verifica di anomalia di cui all’art. 110. Tale controllo serve ad accertare l’equilibrio economico-finanziario della concessione, inteso come capacità del piano di coprire tutti i costi con i ricavi generati dalla gestione del servizio per l’intera durata contrattuale. Il Tar ha chiarito che, nelle concessioni, il rischio operativo grava sull’operatore economico e che il Pef deve essere in equilibrio autonomo, senza poter contare su compensazioni o utili derivanti da altre commesse, poiché ciò altererebbe la natura del contratto e la par condicio dei concorrenti. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenze n. 4108/2022 e n. 7333/2025), il Tribunale ha ribadito che un’offerta che si presenti in perdita già in sede di gara non può essere ritenuta sostenibile, né è ammissibile che i costi di migliorie valutate ai fini del punteggio tecnico siano coperti al di fuori della concessione stessa. Inoltre, ha ritenuto che la richiesta di chiarimenti formulata ai sensi dell’art. 101, comma 3, sia stata legittima e sufficiente, poiché l’amministrazione non ha l’obbligo di reiterare le richieste istruttorie quando l’operatore non fornisce risposte idonee. In conclusione, i Giudici hanno confermato la legittimità dell’esclusione per carenza di sostenibilità economica dell’offerta e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.





