Tar Puglia, Sentenza n. 1449 del 3 novembre 2025
Una Società aveva partecipato a una gara indetta dall’Ambito di raccolta ottimale per la selezione e valorizzazione dei rifiuti differenziati, risultando seconda classificata. L’appalto era stato aggiudicato a un’altra impresa, che aveva dichiarato di applicare ai propri dipendenti un contratto collettivo diverso da quello previsto dal disciplinare di gara. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al Tar, sostenendo che l’amministrazione non avesse svolto la verifica di equivalenza del contratto collettivo prevista dall’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023 e che il contratto applicato non fosse equivalente a quello richiesto. Successivamente, in esecuzione di un’ordinanza del Tar, la Stazione appaltante ha effettuato la verifica di equivalenza e l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare, già prima dell’aggiudicazione, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare. Nello stesso verbale, tuttavia, l’aggiudicataria ha indicato costi della manodopera molto inferiori rispetto a quelli inseriti nell’offerta originaria, motivando la riduzione con un diverso modello organizzativo e un alto grado di automazione dei processi aziendali. Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando che l’aggiudicataria aveva modificato in modo sostanziale la propria offerta dopo la chiusura della gara, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta sancito dagli artt. 11, 102, 108 e 110 del Dlgs. n. 36/2023. Il Giudice ha precisato che l’indicazione del contratto collettivo applicato è parte integrante e vincolante dell’offerta, poiché incide direttamente sul costo del lavoro e sulla sostenibilità economica della proposta. La sostituzione del contratto collettivo (da “Commercio/Metalmeccanico” a “Utilitalia – Igiene Ambientale”) e la successiva riduzione del costo della manodopera rappresentano modifiche vietate, poiché alterano i contenuti economici e tecnici dell’offerta, violando anche i principi di parità di trattamento e trasparenza. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2605/2025; Sentenza n. 4406/2022) e della Corte di Giustizia UE (Sentenza 7 settembre 2016, causa C-549/14), i Giudici hanno ribadito che qualsiasi variazione del contratto collettivo o dei costi della manodopera in corso di gara o dopo l’aggiudicazione è illegittima, salvo i casi di rinnovo contrattuale o correzione di errori materiali. In conclusione, i Giudici hanno annullato la determinazione di aggiudicazione e il verbale di verifica di equivalenza, disponendo che la Stazione appaltante proceda a nuova aggiudicazione in favore della seconda classificata, ai sensi dell’art. 124 del Codice del processo amministrativo.





