È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2026 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 febbraio 2026, con cui vengono approvati il Modello di dichiarazione, le Istruzioni, e le Specifiche tecniche per il recupero dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) relativa al periodo 2006-2011.
Il Provvedimento attua l’art. 16-bis del Dl. n. 131/2024, convertito dalla Legge n. 166/2024, adottato per l’esecuzione delle Decisioni della Commissione Europea e della Sentenza della Corte di Giustizia UE sul regime fiscale applicato agli Immobili degli Enti non commerciali.
Soggetti obbligati alla Dichiarazione
Sono tenuti a presentare la Dichiarazione di recupero Ici i soggetti passivi che:
- hanno presentato la Dichiarazione Imu/Tasi Enti non commerciali per almeno uno degli anni 2012 o 2013;
- con un’Imposta a debito superiore a 50.000 Euro annui;
- oppure che siano stati chiamati a versare importi superiori a tale soglia a seguito di accertamenti comunali.
La Dichiarazione riguarda l’Ici relativa al periodo 2006-2011 ed è unica per tutti gli Immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale.
Modalità di presentazione
La Dichiarazione:
- deve essere presentata esclusivamente in via telematica;
- secondo il Modello approvato con il Decreto;
- con le modalità tecniche definite negli Allegati.
Il termine per la presentazione è fissato al 31 marzo 2026, come stabilito dal Dpcm. 23 dicembre 2025.
Versamento delle somme dovute
Il pagamento delle somme oggetto di recupero deve essere effettuato:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione;
- quindi entro il 30 aprile 2026;
- secondo le modalità del Modello “F24” (art. 17 del Dlgs. n. 241/1997).
Calcolo dell’Imposta e degli interessi
Per determinare l’Ici oggetto di recupero:
- si applica la disciplina Imu vigente nel 2013;
- la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota restano quelli previsti per l’Ici nell’anno di riferimento;
- se l’aliquota non è individuabile, si applica quella media del 5,5 per mille.
Alle somme dovute si aggiungono:
- gli interessi calcolati con regime di capitalizzazione composta;
- dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile fino al recupero.
Il calcolo può essere effettuato tramite l’Applicazione messa a disposizione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Regime “de minimis” e trattamento dei dati
Nel Modello e nelle Istruzioni sono disciplinate anche le modalità di applicazione del regime “de minimis” per gli anni oggetto di recupero.


