Malfunzionamento della Piattaforma telematica: Anac impone la riapertura dei termini per consentire la partecipazione alla Gara

In presenza di un malfunzionamento della Piattaforma digitale, la Stazione appaltante deve adottare misure idonee a garantire la partecipazione degli Operatori economici alla procedura, mentre in mancanza di tali interventi, il pregiudizio ricade sull’Amministrazione. Lo ha chiarito l’Anac il Parere di precontenzioso n. 506/2025

In presenza di un malfunzionamento della Piattaforma digitale, la Stazione appaltante deve adottare misure idonee a garantire la partecipazione degli Operatori economici alla procedura. In mancanza di tali interventi, il pregiudizio ricade sull’Amministrazione.

Lo ha chiarito l’Autorità nazionale Anticorruzione con il Parere di precontenzioso n. 506, approvato dal Consiglio del 17 dicembre 2025, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un Istituto provinciale di Assistenza, per un importo a base di gara pari a 5.479.900 Euro.

Il caso: Piattaforma bloccata nelle ultime ore utili

La Società istante aveva contestato il diniego della Provincia alla richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, a causa di un malfunzionamento della Piattaforma verificatosi nelle ultime 3 ore disponibili.

Il problema tecnico, tempestivamente segnalato dall’Operatore economico, aveva impedito la trasmissione dell’offerta. Il gestore del Sistema aveva accertato un blocco di circa un’ora e mezza, sostenendo però che successivamente il Portale risultava funzionante, seppur con rallentamenti dovuti a sovraccarico.

Le valutazioni dell’Autorità

Secondo Anac la Stazione appaltante, pur avendo accertato il malfunzionamento, non ha:

  • sospeso il termine per la presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del Sistema;
  • prorogato i termini per una durata proporzionata alla gravità del disservizio;
  • riaperto i termini in favore dell’Operatore che aveva segnalato il problema.

L’Autorità ha evidenziato che, quando non è possibile stabilire con assoluta certezza se l’errore sia imputabile al Sistema o all’Operatore, il pregiudizio deve ricadere sulla Stazione appaltante.

Nel caso esaminato, il blocco aveva sottratto circa un’ora e 10 minuti del tempo utile per presentare l’offerta, proprio nella fase finale della procedura, senza che fosse disposta una proroga adeguata.

Rilevante la diligenza dell’Operatore economico

Anac ha inoltre sottolineato la correttezza del comportamento dell’Impresa, che:

  • aveva avviato per tempo le operazioni di caricamento dei documenti;
  • aveva segnalato tempestivamente il malfunzionamento;
  • aveva fornito i riscontri richiesti all’help desk;
  • aveva comunicato anche il successivo rallentamento del Sistema.

Per l’Autorità, il diniego opposto dalla Stazione appaltante non ha tenuto conto della diligenza dell’Operatore e non può essere giustificato come semplice contrasto tra dichiarazioni dell’Impresa ed evidenze tecniche.

Le conseguenze per la Stazione appaltante

Anac ha quindi invitato la Provincia ad adottare i Provvedimenti necessari, nel rispetto dei Principi dell’evidenza pubblica, per consentire all’istante di partecipare alla Gara.

Qualora l’Amministrazione non intenda conformarsi al Parere, dovrà:

  • adottare un Provvedimento motivato entro 15 giorni;
  • comunicarlo all’Autorità, che potrà proporre ricorso.

Il Parere ribadisce così l’obbligo delle Stazioni appaltanti di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti delle Piattaforme telematiche, per garantire parità di trattamento e piena partecipazione alle procedure di gara.