Con la Circolare Dait n. 8/2026, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici, ha fornito ulteriori indicazioni operative in vista della scadenza delle carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo, fissata al 3 agosto 2026.
La scadenza deriva dal nuovo Regolamento (UE) 2025/1208, adottato a seguito della Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 21 marzo 2024, che ha dichiarato invalido il precedente Regolamento (UE) 2019/1157.
Stop alle carte cartacee dal 3 agosto 2026
Il Ministero ricorda che tutte le Carte d’identità cartacee, anche se formalmente non scadute, cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026.
Dopo tale data:
- non potranno più essere utilizzate;
- non saranno valide nemmeno come documento di viaggio all’estero.
La scadenza estiva comporterà un prevedibile aumento delle richieste di rilascio della Carta d’identità elettronica (Cie), con possibili criticità organizzative per gli Uffici comunali.
Le Misure organizzative suggerite ai Comuni
Per evitare disagi e ridurre i tempi di attesa, la Circolare individua alcune buone prassi organizzative già adottate da diversi Enti:
- rimodulazione degli orari degli sportelli, con eventuali aperture straordinarie;
- incremento degli slot di prenotazione;
- gestione efficiente delle Liste d’attesa, con riempimento automatico degli appuntamenti cancellati tramite “Agenda Cie”;
- creazione di una lista prioritaria per i cittadini in possesso di carta cartacea, riservando una quota di appuntamenti dedicati.
Gli appuntamenti riservati e non utilizzati potranno essere automaticamente resi disponibili a tutta l’utenza.
Comunicazione ai Cittadini
Sul piano informativo, il Viminale invita i Comuni a promuovere campagne di comunicazione mirate, attraverso:
- Avvisi sul sito istituzionale e sui social;
- comunicazioni presso gli Uffici comunali;
- messaggi chiari sulla scadenza del 3 agosto 2026.
In particolare, dovrà essere evidenziato che:
- la Carta cartacea non sarà più utilizzabile dopo tale data, a prescindere dalla scadenza riportata;
- la sostituzione con la Cie può essere richiesta in qualsiasi momento.
Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione
La Circolare precisa che la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica:
- non costituisce duplicato;
- non comporta il pagamento del doppio dei Diritti di segreteria.
Il Ministero invita inoltre le Prefetture a sensibilizzare i Sindaci e a promuovere tavoli di confronto per individuare eventuali criticità e buone prassi organizzative.
Foto: Ministero dell’Interno – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons


