Affidamento “Servizio igiene urbana”: iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali non è cedibile con lo schema del contratto di avvalimento

Nella Sentenza n. 5070 del 6 novembre 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici precisano che l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori ambientali, differentemente dall’attestazione Soa, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall’art. 212, comma 5, Dlgs. n. 152/06, il quale prevede che “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”. Tale iscrizione costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento. Infatti, in tema di gare di appalto pubblico, anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva tuttavia l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del “Codice dei Contratti”, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione, tra cui l’iscrizione camerale e nello stesso ordine di idee anche l’iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell’impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 5070 del 6 novembre 2015