Cartelli pubblicitari in aree pubbliche: sono soggetti ad Imposta su pubblicità, occupazione spazi e canoni di locazione o concessione

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4857 del 22 ottobre 2015

L’Ufficio economico-finanziario di un Comune ha comunicato alla Società di affissioni che intendeva ritornare in possesso degli spazi occupati da 3 cartelli pubblicitari e da 3 pannelli luminosi siti sul proprio territorio e, per tale motivo, ha richiesto alla Società la restituzione dell’area ai sensi degli artt. 1809 e 1810 del Cc., con la contestuale rimozione degli impianti, concedendo un termine di 3 mesi. Per l’utilizzo delle aree non risultava esservi alcun titolo specifico, poiché assegnate in comodato.

A sostegno di ciò deponeva la circostanza che non risultavano pagamenti a favore del Comune per l’utilizzo dello spazio in questione.

I Giudici di prime cure avevano puntualizzato che la controversia in questione riguarda l’accertamento di un idoneo titolo legittimante l’utilizzazione di un bene del patrimonio disponibile del Comune, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario, e non ad una revoca delle autorizzazioni, rientrante invece nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

I Giudici aditi hanno osservato che, al fine di accertare se con il provvedimento impugnato il Comune abbia inteso esercitare prerogative di natura privata o pubblica, va innanzi tutto rilevato che l’art. 133, comma 1, lett. b), del Cpa, nell’elencare le materie oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sottrae alla sua cognizione esclusivamente le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” e quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Di conseguenza, ogni qualvolta venga in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, avente per oggetto un bene pubblico e contestato dal privato, la controversia è devoluta senza dubbio al Giudice amministrativo.

Ciò posto, i Giudici hanno considerato che la realizzazione o l’installazione di qualsiasi manufatto sul suolo pubblico è consentita solo se è preventivamente rilasciato un atto concessorio.

Infatti, da un lato occorre il consenso dell’Amministrazione titolare del bene perché vi sia una tale realizzazione o installazione, dall’altro vi è una costante e plurisecolare tradizione giuridica per la quale qualsiasi atto dell’Amministrazione di gestione di un proprio bene pubblico, demaniale o patrimoniale indisponibile, ha natura pubblicistica e provvedimentale.

Nel caso di specie, con l’atto impugnato il Comune ha comunicato alla Società che intendeva ritornare in possesso degli spazi occupati dai cartelli pubblicitari e dai pannelli luminosi e ha richiesto alla Società, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 del Cc., la restituzione dell’area con la contestuale rimozione degli impianti, entro un fissato termine, perché non risultava alcun titolo specifico per l’utilizzo delle aree.

Nella specie, la richiesta di restituzione dell’area occupata dagli impianti dei quali è stata ordinata la rimozione è da considerarsi la dovuta conseguenza dell’emanazione dell’ordine di rimozione.

La richiesta di restituzione, essendo atto di natura autoritativa al pari dell’ordine di rimozione, è espressione del potere autoritativo del Comune e rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 133, del Cdocie di procedura amministrativa.

Inoltre, il Comune ha richiesto ai Giudici di statuire che il versamento dell’Imposta di pubblicità non assolve all’obbligo di pagamento della Tosap e degli eventuali canoni di locazione/concessione, con riferimento alle aree sulle quali viene effettuata l’affissione.

In merito, i Giudici hanno osservato che l’art. 3, comma 149, lett. g), della Legge n. 662/96, ha attribuito ai Comuni la “facoltà, con Regolamento, di escludere l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità”, di cui al Dlgs. n. 507/93, e “di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l’assoggettamento al pagamento di una tariffa”, nonché la “possibilità di prevedere, con lo stesso Regolamento, divieti, limitazioni e agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale”.

Tale previsione è stata poi inserita nel testo dell’art. 62 del Dlgs. n. 446/97, con il quale è stato riconosciuto in capo al Comune il potere di disciplinare con proprio Regolamento il nuovo regime autorizzatorio in materia di pubblicità con il pagamento di un canone in base a tariffa, facendo riferimento, per quel che riguarda la “individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente”, alle disposizioni del “Codice della Strada” (Dlgs. n. 285/92) e del suo Regolamento di attuazione (Dpr. n. 495/92).

Nella stessa disposizione è previsto che il Regolamento debba disciplinare le “procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione”, indicare le “modalità di impiego dei mezzi pubblicitari”, determinare la tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità in relazione agli indicati parametri, nonché che possa fissare “con carattere di generalità divieti, limitazioni e agevolazioni”. Infine, prevede che il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità da essa.

Parallelamente al canone dovuto ex art. 62 del Dlgs. n. 446/97, per l’installazione di cartelloni e di insegne pubblicitarie, l’art. 7 del Dlgs. n. 507/93 ha previsto la debenza d’Imposta, determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, al cui pagamento, ai sensi del precedente art. 6, è tenuto il soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in detenzione, l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità non esclude infatti quella della Tosap, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 507/93.

Quanto sopra è stato statuito poichè l’Imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla Tosap, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del Dlgs. n. 507/93, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, per l’Imposta di pubblicità, nel mezzo pubblicitario disponibile e, per quanto concerne la Tosap, nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generalizzato.

In conclusione , pertanto, gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in detenzione sono soggetti all’Imposta sulla pubblicità e alla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché al pagamento di canoni di locazione o di concessione.

 di Carolina Vallini