Nell’Ordinanza n. 31958 del 5 novembre 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in materia di Ici, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per qualificare le abitazioni come principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della Legge n. 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che nel caso in cui il soggetto passivo dell’Ici sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 del Cc. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.
Ed ancora in tema di Ici ed Imu, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992, per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.




