Abitazioni di lusso: escluse dal calcolo le superfici non abitabili

La Ctr Firenze, con la Sentenza n. 1881 del 30 settembre 2014, ha affermato che, per stabilire se la singola unità immobiliare possa essere qualificata come abitazione di lusso ai sensi del Dm. Ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, è necessario riscontrare se la medesima possa essere considerata come abitabile. In particolare, la potenzialità abitativa delle soffitte va valutata alla luce delle caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i vani per essere considerati abitabili, secondo la normativa statale e locale vigente. I Giudici hanno chiarito che le soffitte, così come balconi, terrazze, cantine, scale e posto macchina, sono, se non abitabili, escluse dal calcolo della superficie per espressa previsione dell’art. 5, del Dm. Ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969.
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