Accertamenti tributari e bilancio comunale: la proroga dei termini non consente la registrazione retroattiva delle entrate

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 49 del 21 marzo 2025

Nella fattispecie in esame viene chiesto se, a seguito della proroga dei termini per gli accertamenti tributari prevista dal Decreto “Cura Italia”, sia possibile per un Comune registrare a bilancio e mantenere tra le entrate (residui attivi) una somma relativa all’annualità 2019, anche se gli avvisi di accertamento partono dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il nuovo termine prorogato del 26 marzo 2025.

La Sezione delle Autonomie ha stabilito in modo chiaro che, nonostante la proroga dei termini di decadenza degli accertamenti tributari prevista dal Decreto “Cura Italia” fino al 26 marzo 2025, un Comune non può contabilizzare come entrata al 31 dicembre 2024 una somma relativa a un accertamento che non sia stato ancora formalmente avviato entro quella data.

La questione controversa in esame riguarda la differenza tra il termine entro cui è ancora legittimo notificare l’accertamento (termine di decadenza) e il momento in cui, secondo la normativa contabile, l’Ente può registrare quella somma come entrata valida. Secondo l’art. 179 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e i principi contabili (in particolare, quelli contenuti nell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011), l’accertamento contabile può dirsi valido solo quando l’obbligazione tributaria è già perfezionata, cioè esiste un titolo giuridico certo, liquido ed esigibile, che quantifica l’importo dovuto e individua il debitore. Se gli avvisi di accertamento non sono stati ancora emessi entro il 31 dicembre 2024, non si può ritenere perfezionata l’entrata né mantenerla tra i residui attivi, anche se l’ente ha ancora tempo per inviare gli accertamenti grazie alla proroga dei termini.

In conclusione, la proroga dei termini di decadenza consente all’Ente di emettere validamente gli accertamenti fino al 26 marzo 2025, ma non consente di contabilizzarli retroattivamente come entrate del 2024. La contabilità pubblica richiede che, per registrare un’entrata in un esercizio, l’obbligazione giuridica sia già perfezionata entro lo stesso esercizio.

Inoltre, la Sezione sottolinea che emettere gli avvisi di accertamento a ridosso della scadenza comporta rischi gestionali, poiché eventuali problemi nella notifica (come irreperibilità del destinatario o errori) potrebbero impedire la validità dell’accertamento e far perdere definitivamente il credito.

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