Accertamento catastale: l’atto impositivo deve essere sempre motivato

Nella Sentenza n. 762/67/2016 dell’8 febbraio 2016 della Ctr Lombardia, i Giudici statuiscono che l’accertamento catastale deve sempre riportare quel minimo di “apparato narrativo” con cui l’Agenzia deve descrive l’iter logico attraverso il quale è giunta ad accertare le maggiori rendite, il tutto in modo tale da consentire al ricorrente di svolgere, eventualmente, le proprie doglianze onde evidenziare gli errori di fatto e di diritto in cui fosse incorsa l’Agenzia.

Nello specifico, affermano i Giudici lombardi, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’ane il quantum deleatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, insomma “la valutazione in ordine alla presenza nell’atto impugnato di una adeguata motivazione và fatta dal Giudice ex ante indipendentemente ,cioè, dal fatto che il ricorrente sia riuscito, o meno, a svolgere un’adeguata difesa in sede di gravame”.

Ctr Lombardia – Sentenza n. 762672016 dell’8 febbraio 2016