Accertamento della regolarità del conto giudiziale 2018 e discarico dell’Agente contabile

Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 74 dell’11 aprile 2025

Un incaricato ha gestito nel 2018 la riscossione di Tasse comunali (Imu, Tari, ecc.) per un Comune. I pagamenti avvenivano tramite “F24” o versamenti su conto corrente, senza ricevere denaro contante.

Durante i controlli sono emerse alcune irregolarità:

–        il giornale di cassa era su un file Excel modificabile e senza firma;

–        i soldi riscossi erano mescolati con quelli destinati ad altri enti, rendendo difficile la verifica;

–        sembrava mancare una somma di circa qualche migliaio di euro.

Il Magistrato incaricato aveva quindi segnalato problemi di regolarità del conto.

L’incaricato si è difeso spiegando che il file Excel non era un vero giornale di cassa, che i pagamenti avvenuti a fine anno a volte venivano rendicontati nei primi mesi dell’anno successivo, e che le somme trattenute come compenso erano calcolate correttamente, anche se parte delle fatture erano state emesse nel 2019 per attività svolte nel 2018. Si è poi scoperto che i soldi raccolti nel 2018 erano giusti, che i riversamenti al Comune, sommando anche quelli del 2019, erano corretti, e che il compenso trattenuto era giustificato da documenti.

La Sezione, valutati i documenti e le spiegazioni, ha deciso che non si può pretendere che il conto 2018 riporti somme riversate o fatturate nel 2019, perché violerebbe il principio che ogni esercizio contabile riguarda solo l’anno di riferimento. Non ci sono irregolarità tali da rendere il conto irregolare. Il conto è stato dichiarato regolare e l’Agente contabile è stato discaricato da ogni addebito. Il conto dell’Agente della riscossione deve contenere, sia il conto di diritto che il conto di cassa, e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell’esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell’esercizio successivo. Sarebbe, peraltro, impossibile, senza violare il principio di annualità della gestione, contabilizzare nell’esercizio 2018 operazioni che, pur riferibili a questa gestione, sono state eseguite, per evidenti ragioni contrattuali e/o di gestione, nell’esercizio 2019.

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