Accertamento di entrate di natura tributaria a seguito di insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare di una Società

Accertamento di entrate di natura tributaria a seguito di insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare di una Società

Nella Delibera n. 271 del 23 ottobre 2014 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco sottopone una richiesta di parere in merito alle modalità di corretto accertamento di entrate di natura tributaria a seguito di insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare di una Società. In particolare, il Comune chiede:

1)      se gli importi del credito ammessi alla procedura fallimentare siano accertabili ai sensi dell’art. 179 del Tuel per l’intera entrata ammessa al fallimento, trattandosi di accertamenti tributari divenuti definitivi;

2)      se sia corretto costituire un “Fondo di svalutazione crediti” pari al 40% dell’importo ammesso in via chirografaria (sanzioni ed interessi), vincolando a tal fine l’avanzo di amministrazione derivante dal Fondo di svalutazione.

La Sezione in riferimento al primo quesito osserva che secondo l’art. 179 del Tuel, per le entrate di carattere tributario, l’accertamento avviene a seguito dell’emissione di ruoli o a seguito delle altre forme stabilite per legge. Tale disposizione deve essere teleologicamente interpretata, dato che, per gli enti locali, la riscossione mediante ruolo è meramente eventuale, come si evince dall’art. 17, comma 2, del Dlgs. n. 46/99, espressivo al riguardo di un principio generale che trova conferme di diritto positivo in una serie di disposizioni ulteriori. In particolare, nel predetto art. 179 del Tuel il ruolo viene considerato quale atto formato dall’ufficio ai fini della riscossione a  mezzo del concessionario, ovvero quale atto prodromico alla riscossione coattiva. Se si pone mente al fatto che la pronuncia giurisdizionale dotata di efficacia esecutiva costituisce valido titolo per l’esecuzione forzata, ovvero per la realizzazione coattiva della situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, diviene evidente che il riferimento normativo alle altre forme stabilite dalla legge contempla inevitabilmente, attesa l’analogia funzionale fra i due atti, anche la pronuncia giurisdizionale esecutiva, che peraltro può investire lo stesso ruolo esattoriale. In base a ciò, è quindi evidente che la pronuncia giurisdizionale dotata di efficacia esecutiva nelle forme di legge ben può costituire presupposto per l’accertamento di cui all’art. 179 del Tuel, presentando altresì un’intrinseca attitudine a definire le condizioni di cui al comma 1 della predetta disposizione (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare). Orbene, nel fallimento, la formazione dello stato passivo, reso esecutivo con decreto del Giudice delegato ex art. 96 Lf., costituisce accertamento della sussistenza del debito e, per di più, costituisce accertamento avente carattere definitivo circa gli elementi costitutivi della fattispecie debitoria, come s’evince dalla natura impugnatoria, retta dal principio devolutivo, dell’opposizione allo stato passivo medesimo. Al riguardo, l’accertamento dell’entrata deve comunque attenersi al principio dell’attendibilità, cioè deve tener conto:

a) degli atti che determinano il diritto alla riscossione;

b) di idonei ed obiettivi elementi di riferimento;

c) delle fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse.

Di tale principio l’Ente Locale deve fare applicazione, in concreto, nelle proprie determinazioni. Infine la Sezione osserva che i criteri da ultimo richiamati permettono altresì di dare soluzione anche al secondo dei quesiti posti, relativo alla correttezza della costituzione di un fondo di svalutazione crediti pari al 40% dell’importo ammesso in via chirografaria (sanzioni ed interessi). Tale correttezza deve essere infatti valutata alla luce del principio dell’attendibilità dell’entrata accertata, valutazione questa che con evidenza può essere operata, dall’Ente Locale nella propria autonomia decisionale, solo in concreto, in dipendenza delle specifiche circostanze di fatto ricorrenti nella fattispecie. Al riguardo l’ente territoriale deve peraltro considerare la natura inscindibilmente unitaria, dal punto di vista dell’accertamento, del complessivo credito, a prescindere dai privilegi che possono connotare le diverse voci di cui esso si compone. Nella prospettiva dell’acquisizione delle risorse, l’intero credito dovrà dunque essere valutato alla luce delle circostanze emergenti dalla fattispecie concreta, potendo la situazione della Società fallita anche indurre, sulla base di un criterio prudenziale, a prevedere la costituzione di un fondo di svalutazione crediti in misura maggiore. Quanto all’ipotesi di vincolare a tal fine l’avanzo di amministrazione derivante dal fondo di svalutazione, la Sezione ricorda che detto avanzo, a prescindere dalle modalità di formazione, è sottoposto, quanto all’utilizzo, ad una speciale disciplina vincolistica che deve essere in concreto rispettata. Dei principi espressi il Comune richiedente terrà conto nelle proprie valutazioni al fine di addivenire, nella fattispecie in esame, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione.


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