Nell’Ordinanza n. 19130 del 1° agosto 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulla nullità degli accertamenti fiscali. In particolare, pongono in evidenza il caso in cui il Funzionario che ha redatto l’atto risulti privo della delega specifica da parte del Dirigente competente. La Suprema Corte chiarisce che, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del Dpr. n. 600/73 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina a sua volta quella dell’atto impositivo. Questa dunque non può consistere in un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.