Il Ministero dell’Interno, con un Parere (il n. 24014 del 29 luglio 2024), pubblicato il 9 ottobre 2024 sul sito Dipartimento per Affari interni e territoriali, inerente Territorio e Autonomie locali, è intervenuto in merito all’accesso agli atti da parte di un Consigliere comunale nell’imminenza delle Elezioni e, quindi, nell’imminenza dello scadere del mandato.
Il Segretario generale comunale ha sottoposto al Ministero se possa permanere, in capo ad un Consigliere che chiede l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 43 del Tuel, il requisito dell’utilità ai fini dell’espletamento del mandato qualora intercorra del tempo tra la data di presentazione della richiesta di accesso agli atti e il termine previsto per la risposta; è stato richiesto anche se il Consigliere comunale possa presentare Istanza di accesso nell’imminenza delle elezioni e, quindi, nell’imminenza dello scadere del suo mandato, tenuto conto che l’art. 38, comma 5, del Tuel prevede che i Consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, possono adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
In merito, la giurisprudenza dispone che il divieto di cui all’art. 38 citato è espressione del più generale Principio secondo il quale i poteri amministrativi si affievoliscono fino ad erodersi del tutto man mano che si avvicinano alla loro scadenza (cfr. Tar Puglia – Sentenza n. 382/2004).
Il Dipartimento ha ribadito che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’art. 43, comma 2, del Tuel, e fatto presente che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4792/2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art. 42 del Tuel.
E’ stato anche evidenziato, tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3161/2021, che il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al Consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del mandato in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’Amministrazione comunale.
L’utilità delle notizie e delle informazioni richieste all’Ente Locale può permanere in capo al Consigliere anche se la documentazione richiesta è rilasciata in tempi non brevi rispetto alla data dell’istanza. Del resto, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2089/2021, ha precisato che il limite funzionale del diritto d’accesso deve essere valutato in funzione dell’utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’Ente Locale e rapportato alla funzione di rappresentanza politica del Consigliere comunale.
Pertanto, il Consigliere può presentare istanza di accesso agli atti anche nell’imminenza delle Elezioni e, quindi, nell’imminenza dello scadere del mandato, in quanto la disposizione di cui all’art. 38 del Tuel, è strettamente riferibile agli atti di competenza del Consiglio e, quindi, all’attività di “Organo Consiglio comunale” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 11347/2023).
Il Parere conclude specificando anche che, nel caso l’istanza sia presentata nell’imminenza dello scadere del mandato, il Consigliere comunale sarà comunque tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. Tar Lazio, Sezione I, Sentenza n. 49/2023).