Tar Calabria, Catanzaro, sez. V, 13 giugno 2019 n. 1212
Sussiste il diritto all’accesso civico agli atti relativi ai servizi non aviation, e cioè ad attività di natura privatistica e a finalità commerciali, posti in essere dal concessionario di servizi aeroportuali.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, Dlgs. n. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche dei soggetti a essa equiparati), anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis. Ne consegue che, nel caso di specie, deve essere riconosciuto il diritto all’accesso civico agli atti relativi ai servizi non aviation, e cioè ad attività di natura privatistica e a finalità commerciali, posti in essere dal concessionario di servizi aeroportuali, in quanto trattandosi di servizi di natura commerciale svolto in aera demaniale, deve escludersi che la procedura, cui è riferita l’istanza di accesso, attenga alla gestione del servizio pubblico aeroportuale o altrimenti sia ad essa strumentale e vieppiù trattandosi di società a capitale prevalentemente pubblico.
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