Accesso in materia ambientale

Nella Sentenza n. 678 dell’8 ottobre 2015 del Tar Abruzzo, i Giudici osservano che l’art. 3 del Dlgs. n. 195/05, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva n. 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella Legge n. 241/90, per 2 particolarità:

  • l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso;
  • il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l’art. 3 del Dlgs. n. 195/03 puntualizza che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale

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