L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, intervenendo in tema di accollo del debito (istituto previsto dall’art. 8, della Legge n. 212/00), ha chiarito che non è possibile per l’accollante di un debito altrui estinguere tale debito compensandolo con crediti propri vantati verso l’Erario, in quanto “la compensazione … fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi”.
Richiamando l’art. 1273 del Cc., l’Agenzia ha ricordato che con l’accollo un soggetto assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo. Tuttavia, dando attuazione a tale istituto nell’ordinamento tributario, il Legislatore lo ha caratterizzato in maniera specifica, stabilendo ad esempio che il contribuente (debitore originario) non sia mai liberato.
Sorge il dubbio se possano trovare applicazione in favore dell’accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione.
In tal senso, l’Agenzia si è espressa in modo negativo, in quanto la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.
Peraltro, “le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate spingono comunque a considerare come non punibili i comportamenti tenuti in difformità a quanto chiarito in questa sede. Sono dunque da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili. Resta invece recuperabile in capo all’accollato l’Imposta non versata se compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni”.
L’Agenzia poi ha fornito, nella parte conclusiva della Risoluzione, precisazioni in merito alle sanzioni applicabili in capo ad accollante ed accollato.