Nella Delibera n. 260 del 3 ottobre 2016 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la compatibilità con l’ordinamento contabile degli Enti Locali dell’accollo di spese connesse alla gestione di beni ricevuti in comodato. In particolare, il Sindaco chiede una pronuncia di orientamento generale in ordine alla compatibilità delle spese indicate rispetto al quadro normativo vigente delle funzioni attribuite ai Comuni. La Sezione afferma che, fermo restando il necessario rispetto degli equilibri di bilancio e delle regole di coordinamento della finanza pubblica, il Comune dispone di discrezionalità nell’individuare le proprie finalità istituzionali, e le spese a tal fine necessarie, salva la necessaria inerenza al territorio ed alla popolazione di riferimento ed il divieto di espletare attività espressamente attribuite ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale. Naturalmente, nell’effettuare tale scelta, in particolare sotto il profilo delle modalità, il Comune, oltre ad osservare le norme in materia di equilibrio dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica (in primis, il conseguimento del saldo finanziario annuale), deve rispettare i principi di economicità ed efficienza propri di tutte le attività amministrative pubbliche.




