Nella Sentenza n. C-461/13 del 1° luglio 2015, della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, i Giudici osservano che l’art. 4, lett. a), da sub i) a sub iii), della Direttiva 2000/60/Ce – che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque – deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, salvo concessione di una deroga, a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale
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