Nella Sentenza n. 48 del 12 ottobre 2018 del Tar Valle d’Aosta, la questione controversa in esame riguarda la legittimazione del creditore ipotecario ad impugnare il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo. I Giudici chiariscono che il ricorso, proposto da un Istituto bancario avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile sul quale è stato realizzato un abuso da un terzo destinatario di un mutuo ipotecario, è inammissibile. I Giudici pongono in evidenza che l’eventuale mancata inottemperanza comporta l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale con perdita del credito ipotecario. Inoltre, i Giudici aggiungono che
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