Corte dei conti Puglia, Delibera n. 26 del 27 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in tema di alimentazione del Fondo di previdenza complementare del Corpo della polizia locale (Fondo “Perseo-Sirio”), di cui al Ccnl. Funzioni Locali del 2018. In particolare, l’Amministrazione comunale chiede di conoscere se sussistano impedimenti al versamento al Fondo Perseo Sirio nel corrente anno 2024 dei fondi risultanti nel bilancio comunale, incamerati e accantonati, per la Previdenza Complementare della Polizia Locale negli esercizi anteriori al 2018, per istituire la previdenza integrativa a beneficio del personale di Polizia Locale. La Sezione rileva che i profili di ammissibilità richiedono comunque un vaglio particolarmente rigoroso quando implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possono formare oggetto di iniziative o vertenze giudiziarie, anche presso Giudici diversi, la richiesta di parere in esame si appalesa, anche sotto tale profilo, inammissibile. Alla luce delle svolte considerazioni, deve, pertanto, ritenersi di esclusiva spettanza della singola Amministrazione la valutazione, in concreto, delle modalità di alimentazione del Fondo di pensione integrativa previsto e disciplinato dal Ccnl. Comparto Funzioni Locali. Ad ogni buon fine, nell’ottica di una pronuncia di orientamento, la Sezione reputa utile rammentare che:
– l’art. 208 del CdS fissa un chiaro vincolo di competenza per quota parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada, destinandole, tra le altre finalità, anche a forme di tutela previdenziale in favore degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale;
– allo stesso tempo, la norma, all’interno delle categorie di spesa individuate, lascia ampia discrezionalità all’Ente circa la tipologia di spesa da sostenere;
– la norma non prevede alcuna tempistica (o obbligo temporale sulla competenza dell’anno in cui si sono perfezionati gli accertamenti di entrata) per l’impegno e il pagamento delle spese individuate nella Delibera di Giunta;
– in caso di mancata utilizzazione dei proventi vincolati per le finalità previste, le relative risorse concorrono alla determinazione del risultato d’amministrazione, sotto forma di avanzo vincolato;
– l’obiettivo primario individuato dal Legislatore con la previsione di cui all’art. 208 del CdS. è costituito dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale e viene solo indirettamente perseguito con l’utilizzazione di parte dei proventi per finanziare l’assistenza e la previdenza complementare del personale di Polizia municipale, con la conseguenza che l’importo della quota eventualmente riservata dal Comune alla previdenza e assistenza integrativa non dovrebbe pregiudicare la concreta realizzabilità della finalità generale.




