Con il Dm. Mef 7 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n. 105 del 4 maggio 2021, è stato modificato l’art. 2, comma 2, del Dm. 14 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 1998. Tale modifica va ad incidere sull’applicazione dell’aliquota del 4% sulle cessioni di sussidi tecnici e informatici per persone con disabilità.
Per ottenere tale beneficio è adesso sufficiente, al momento dell’acquisto, avere solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. Tale novità dà attuazione a quanto previsto dall’art. 29-bis, comma 2, del “Dl. Semplificazioni 2020” (Dl. n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, vedi Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2020): “con proprio Decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità’ funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal Medico specialista dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza”.
Qualora non risulti nei certificati il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, è necessario integrare la certificazione da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal Medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Infine, la documentazione prevista, in caso di acquisto dell’oggetto tramite importazione, va prodotta all’Ufficio doganale all’atto della presentazione della Dichiarazione di importazione.




