Nella Delibera n. 237 del 28 dicembre 2017 della Corte dei conti Sicilia, viene chiesto un parere sulla possibilità per l’Ente in questione di attivare le procedure per acquistare un immobile da destinare ad accasermamento. La Sezione rileva che, nel caso di acquisti immobiliari da parte di un Ente Locale, debbano coesistere i seguenti elementi essenziali:
- un obbligo di legge funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero a concorrere al perseguimento di interessi pubblici generali meritevoli “di intensa e specifica tutela”;
- mancanza di soluzioni alternative equipollenti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di sana gestione delle risorse finanziarie;
- indifferibilità dell’acquisto, pena la compromissione del fine perseguito ovvero la soggezione a specifiche sanzioni.
I suddetti requisiti devono sussistere ex ante rispetto alla decisione di acquisto, coesistere, essere comprovati documentalmente, nonché attestati dal Responsabile del procedimento. Alla luce di tali considerazioni, il Comune istante dovrà valutare, nell’esercizio della propria autonomia gestoria se, nel caso concreto, possano ritenersi sussistenti i presupposti di “indispensabilità” e “indilazionabilità”. Tale valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo al fine perseguito in concreto, e cioè “garantire la sicurezza e la serenità tra la popolazione comunale, nonché combattere la criminalità”. In particolare, il Comune dovrà verificare se, alla luce dell’attuale panorama normativo, tale scopo rientri nei propri fini istituzionali ovvero negli obblighi – espressamente previsti dalla legge – di “concorso” nella tutela di un interesse specifico della collettività amministrata. Il tutto ferma restando la previa necessaria verifica della “assoluta necessità” dell’acquisto, in termini di mancanza in concreto di soluzioni alternative “equipollenti” rispetto al fine perseguito.




