Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 172 del 15 luglio 2024
La questione in esame riguarda la possibilità per un’Amministrazione pubblica di avvalersi, a titolo oneroso, di personale in pensione per svolgere attività che non includano funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Nello specifico, viene richiesto un parere sulla sussistenza del divieto sancito dall’art. 25 della Legge n. 724/1994, riguardante i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia per incarichi retribuiti affidati dall’Amministrazione di provenienza o da Amministrazioni con cui abbiano avuto rapporti nei cinque anni precedenti alla cessazione del servizio, per attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto, classificabile come “collaborazione”.
Le domande poste sono:
– se la forma di pensionamento (anticipata di anzianità o vecchiaia) sia rilevante;
– come qualificare l’attività di supporto e assistenza a personale neoassunto (consulenza o collaborazione) per stabilire se rientri tra gli incarichi vietati.
L’applicazione dell’art. 25 della Legge n. 724/1994 e dell’art. 5, comma 9 del Dl. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012) limita l’affidamento di incarichi retribuiti a ex dipendenti pubblici in pensione. La Sezione chiarisce che se l’attività di supporto e assistenza a personale neoassunto è limitata a una formazione di orientamento e primo affiancamento per un periodo breve, può essere considerata “mera assistenza” e non rientra nei limiti della normativa. Se l’attività consiste in un supporto qualificato per la formazione del neoassunto in specifiche materie, essa è considerata una consulenza e rientra tra gli incarichi vietati a titolo oneroso ma consentiti a titolo gratuito. Inoltre, gli incarichi vietati includono quelli di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi, ma escludono incarichi di docenza e membri di Commissioni esaminatrici. L’attività di supporto e formazione al personale neoassunto si qualifica come consulenza se richiede competenze specialistiche. Alla luce della normativa e della giurisprudenza, il Comune deve valutare se l’incarico all’ex dipendente in pensione rientra tra quelli di consulenza (vietati a titolo oneroso ma consentiti a titolo gratuito) o tra quelli di mera assistenza (ammessi).