Affidamento di incarichi retribuiti a pensionati: consentite le attività di affiancamento e supporto operativo ai neoassunti

Corte dei conti Molise, Delibera n. 34 del 4 marzo 2025

Nel caso in esame, si chiede se sia possibile conferire un incarico retribuito, della durata di un anno, a un ex dipendente comunale appena andato in pensione, che si è reso disponibile a svolgere attività di supporto, affiancamento e formazione operativa a favore del personale neoassunto del Servizio Urbanistica e Ambiente. Il Comune intende sapere se tale incarico sia vietato dall’art. 25 della Legge n. 724/1994, che impedisce di attribuire incarichi retribuiti a pensionati da parte della stessa Amministrazione in cui hanno lavorato nei 5 anni precedenti. In sostanza, si tratta di stabilire se questo tipo di collaborazione, tenuto conto del compenso previsto (circa 28.000 euro) e della natura dell’attività (non dirigenziale ma di affiancamento e supporto), rientri o meno tra i divieti previsti dalla normativa. Per rispondere, la Sezione ha esaminato il quadro normativo vigente, in particolare l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, che vieta alle P.A. di affidare incarichi di studio, consulenza, direzione o dirigenza a soggetti in quiescenza, salvo che tali incarichi siano svolti a titolo gratuito. La norma, in quanto limitativa, deve essere interpretata in modo rigoroso, senza estensioni ad altri casi non espressamente previsti, per evitare un’irragionevole compressione dei diritti dei pensionati. Tuttavia, non tutte le attività svolte da un pensionato rientrano nel divieto. In numerose pronunce, la Sezione ha chiarito che incarichi consistenti nella sola trasmissione dell’esperienza maturata, come l’affiancamento o il supporto operativo a nuovi dipendenti, sono ammessi, purché non implichino attività tecniche, analisi, consulenza o formulazione di pareri specialistici. Nel caso specifico, la Sezione ha ritenuto che le attività indicate (formazione operativa e supporto ai neoassunti) non siano vietate, in quanto si configurano come semplice condivisione di esperienza pratica e non come incarichi di consulenza o direzione. Ha tuttavia ricordato che anche incarichi di questo tipo devono rispettare i requisiti e i limiti previsti dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, relativo alle collaborazioni esterne nella P.A. In conclusione, è possibile affidare un incarico retribuito a un pensionato per attività di affiancamento e supporto al personale neoassunto, purché l’attività non rientri tra quelle espressamente vietate dalla legge (studio, consulenza, direzione) e sia rispettosa delle condizioni previste per l’affidamento di collaborazioni esterne nella P.A.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato