Affidamento diretto: non esclude la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario

Delibera n. 268 del 7 giugno 2022

Nella fattispecie in esame, il secondo classificato ad una gara chiede un parere in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione del Servizio ad una Società stante l’asserita assenza da parte di quest’ultima dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione, la mancata produzione del Durc, nonché la contemporanea partecipazione alla selezione di un Operatore economico che sarebbe collegato all’aggiudicataria da vincoli di stretta parentela.

Più specificamente, secondo l’istante l’Impresa aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti per la partecipazione in quanto, non solo “è stata costituita il giorno prima della chiusura della gara”, ma soprattutto è assente qualsiasi documentazione che possa comprovare l’eventuale possesso di tali requisiti, essendo stata prodotta invece una mera dichiarazione in cui la titolare della Società si limita ad affermare sommariamente di possederli e ad indicare il nominativo del (così definito) “responsabile tecnico” che eseguirà il Servizio oggetto di affidamento.

La Stazione appaltante, in merito alle contestazioni dell’istante, si è limitata a precisare di avere valutato l’offerto con il miglior prezzo e di aver acquisito dall’aggiudicatario la dichiarazione con la quale si attesta che trattasi di piccola Impresa non soggetta alla presentazione del Durc.

L’Anac chiarisce che l’affidamento diretto non attribuisce alla Stazione appaltante un potere incondizionato di scelta del contraente, dovendo comunque assicurarsi che l’Operatore economico selezionato possegga i requisiti professionali ed economici necessari e sufficienti per eseguire l’appalto a regola d’arte, ma soprattutto non esclude la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016.