Affidamento in concessione del Servizio di “Tesoreria comunale”: giusta la revoca in caso di mancata anticipazione di cassa

Nella Sentenza n. 4255 del 17 agosto 2015 del Tar Campania, un Ente Locale procedeva alla revoca dell’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2011/2015, citando la mancata anticipazione di cassa ex art. 222, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. I Giudici campani affermano che tale anticipazione sarebbe stata correttamente rifiutata, non essendo le somme a tale titolo richieste disponibili nella liquidità dell’Ente Locale e la revoca del Servizio di “Tesoreria” sarebbe stata disposta per mascherare l’incipiente stato di dissesto dell’Ente Locale. I Giudici rilevano che il limite ex art. 222 del Dlgs. n. 267/00 è cumulativo, nel senso che la verifica dinamica e in conto corrente del rispetto dello stesso va effettuata correntemente dal Tesoriere e deve computare oltre alle anticipazioni, l’utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 del Dlgs. n. 267/00. Con riferimento al ricorso alle anticipazioni di Tesoreria, i Giudici rimarcano che esso, soprattutto se reiterato nel tempo e, come in questo caso, oltre i limiti di legge, oltre a produrre un aggravio finanziario per l’Ente, costituisce il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, potrebbe configurare una violazione del disposto dell’art. 119 della Costituzione, eccedendo in una forma surrettizia di indebitamento, con il rischio di finanziare spese diverse da quelle di investimento.

La situazione di dissesto finanziario, caratterizzata dall’incontrovertibile superamento della soglia massima ex art. 222, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dispensava il Tesoriere dall’obbligo di concedere ulteriori anticipazioni di tesoreria. La fissazione del limite in parola conferisce al soggetto concessionario del Servizio di “Tesoreria” la facoltà di potersi legittimamente astenere dal dare esecuzione ad un’eventuale richiesta esorbitante il ridetto limite, in quanto tale adempimento non troverebbe vincolo e conseguente responsabilità nella disciplina contrattuale. Pertanto, secondo i Giudici, il Comune in questione sarebbe ricorso costantemente e considerevolmente alle anticipazioni di Tesoreria facendo si che negli anni, a causa della continuità e delle dimensioni del fenomeno, tale anticipazione si traducesse in una forma illegittima di finanziamento di indebitamento a supporto della spesa corrente, in violazione dell’art. 119 della Costituzione.

Secondo gli stessi Giudici l’Amministrazione resistente, nonostante la liceità del rifiuto opposto alla propria richiesta di ulteriori anticipazioni di Tesoreria, si è avvalsa della facoltà di risoluzione anticipata ex art. 23 della Convenzione 18 marzo 2011, con la finalità di reperire altre risorse finanziarie in violazione dei parametri normativamente prefissati e di scongiurare, in questo modo, in sviamento di potere, l’imminente dissesto, poi acclarato dalla Corte dei conti campana, nella Sentenza n. 26/15.

Tar Campania – Sentenza n. 4255 del 17 agosto 2015