Affidamento incarico di progettazione: contabilizzazione delle spese

Nella Delibera n. 66 del 28 luglio 2020 della Corte dei conti Liguria, viene chiesto un parere riguardante la corretta imputazione contabile di un’ipotesi di spesa per l’affidamento di un incarico professionale esterno avente ad oggetto la progettazione di opere pubbliche.
La Sezione ha chiarito che, in base ai paragrafi 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, come modificato dal Decreto ministeriale 1° marzo 2019, le spese per le progettazioni di lavori pubblici, sia interne che esterne, di livello definitivo ed esecutivo sono registrate al Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti concernenti l’opera complessiva. Le norme citate (punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2, allegato al Dlgs. n. 118/2011, come modificato dal menzionato Dm. 1° marzo 2019) recano la disciplina della contabilizzazione delle spese di progettazione con riferimento a qualsiasi livello e alle varie casistiche possibili. La prima delle citate disposizioni afferisce alla spesa per il livello minimo di progettazione, richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, ed effettivamente ne prevede la possibilità di iscrizione nel bilancio di previsione tra gli investimenti prima dello stanziamento riguardante l’intera opera, purché i documenti di programmazione dell’Ente, che definiscono la realizzazione di opere pubbliche, individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, comprese le necessarie forme di finanziamento.
In conclusione dunque, la corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, alla quale in definitiva l’attività progettuale è funzionalmente correlata.
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