Affidatari diretti di servizi pubblici locali: infondatezza del divieto di partecipazione alle nuove gare

Nella Sentenza n. 981 del 29 giugno 2015 del Tar Toscana, i Giudici statuiscono che il divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici locali stabilito dall’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni in Legge n. 133/08, è venuto meno per effetto della nota abrogazione referendaria della norma, la quale non ha comportato la reviviscenza dell’art. 113 del Tuel nelle parti abrogate dallo stesso art. 23-bis. D’altro canto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del Dl. n. 138/11, dettato dal Legislatore per colmare il vuoto originato dall’abrogazione dell’art. 23-bis, la materia dei servizi pubblici trova ora la sua composita disciplina nell’art. 34 del Dl. n. 179/12, nell’art. 25 del Dl. n. 1/12, nell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11 e in una serie di disposizioni sparse, oltre che nelle previsioni settoriali relative ad alcuni Settori, cumulo normativo dal quale non è dato evincere alcun formale divieto di partecipazione alle nuove gare nei confronti degli affidatari diretti di servizi pubblici locali (salvo il divieto, che nel caso di specie non rileva, stabilito per il Settore della distribuzione del gas naturale dall’art. 14 del Dlgs. n. 164/00).

Tar Toscana – Sentenza n. 981 del 29 giugno 2015