Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 302 del 25 giugno 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione chiarisce che l’utilizzo di una carta di credito o di una carta di credito ricaricabile di un’Amministrazione non implica automaticamente che l’utilizzatore diventi un agente contabile. Le operazioni effettuate con questo strumento di pagamento qualificano l’utilizzatore come un ordinatore secondario della spesa, che deve presentare un rendiconto amministrativo all’amministrazione di appartenenza. Invece, quando una carta di credito, anche ricaricabile, è utilizzata da un economo per la gestione affidatagli, le operazioni devono essere incluse nel relativo conto giudiziale. Questo è necessario se le spese sono qualificabili come economali, anche dal punto di vista soggettivo, poiché effettuate da un economo formalmente riconosciuto nell’organizzazione dell’amministrazione e rientranti nella sua valutazione di legittimità e regolarità.


