Agevolazioni Imu per i terreni agricoli

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14920 del 4 giugno 2025

Nel caso esaminato si discuteva se un soggetto che collabora nell’attività agricola di famiglia avesse diritto alle agevolazioni fiscali sull’Imu per i terreni agricoli posseduti. Le autorità locali avevano negato il beneficio, sostenendo che fosse necessario dimostrare che l’agricoltura rappresentava la fonte principale di reddito o che l’attività agricola fosse svolta in modo esclusivo o prevalente. La questione riguardava, quindi, la possibilità di ottenere l’agevolazione anche da parte di chi, pur non essendo titolare diretto dell’impresa agricola, fosse iscritto alla previdenza agricola come collaboratore e partecipasse attivamente all’attività agricola della famiglia.

La Suprema Corte ha chiarito che, secondo le norme in vigore — in particolare l’art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/2011, come interpretato autenticamente dall’art. 78-bis del Dl. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020, e dall’art. 1, comma 705, della Legge n. 145/2018 — il requisito fondamentale per avere diritto al beneficio fiscale è l’iscrizione alla previdenza agricola come coltivatore diretto o collaboratore familiare. Questa iscrizione presuppone già un controllo sulla reale partecipazione abituale e prevalente all’attività agricola, secondo i criteri fissati per finalità previdenziali. Non è quindi necessario dimostrare ulteriormente la prevalenza del reddito agricolo su altri redditi.

La decisione finale è stata favorevole al contribuente: i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, annullato la Sentenza precedente, e riconosciuto il diritto all’agevolazione fiscale.

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