Agevolazioni “prima casa”: condizioni per l’applicabilità agli alloggi derivanti dalla riunione di più unità immobiliari

Nella Sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016, la Corte di Cassazione statuisce che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” previsti dall’art. 2 del Dl. n. n. 12/85, convertito con modificazioni dalla Legge n. 118/85, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, sempre che le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Quindi, il contemporaneo acquisto di 2 appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall’art. 13 della Legge n. 408/49, nella tipologia degli alloggi “non di lusso”. Inoltre, la Suprema Corte afferma che i benefici per l’acquisto della “prima casa”, possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano 2 condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa, e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”. Poi, precisano i Giudici di legittimità che, a tal riguardo, è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall’iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l’abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall’intero immobile. Infine, la Suprema Corte rileva che la fusione catastale delle 2 unità immobiliari non deve necessariamente avvenire entro il periodo triennale di decadenza dal potere di accertamento dell’Ufficio.