Agevolazioni “prima casa”: decadenza dai benefici

Nell’Ordinanza n. 11622 del 16 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, per quanto attiene ai benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al Dpr. n. 131/1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai benefici. Decorrendo in tal caso, a carico dell’Amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’Imposta ordinaria e connessa Soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato Decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.