Agevolazioni tributarie: automatiche salvo espressa richiesta di istanza o collaborazione

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 3443 del 14 febbraio 2014, ha statuito che le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, consistente nella manifestazione di determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici fiscali o nell’indicazione di qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute dall’Amministrazione finanziaria.
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