Nella Sentenza n. 2792 del 7 aprile 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che, ai fini della concessione degli aiuti de minimis all’Impresa, il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo e il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non configura una concessione del contributo almeno fino all’esito favorevole della verifica del non superamento del limite “de minimis”. Qualora una Impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l’Amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.




