Nel Parere dell’Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di igiene urbana”, ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l’illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L’Anac ritiene che l’esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l’iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell’art. 212 del Dlgs. n. 152/06, “dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione” (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).




