Alienazione patrimonio immobiliare P.A.: inammissibile il finanziamento di una ristrutturazione con i proventi

Nella Delibera n. 85 del 17 marzo 2016 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco, dopo aver premesso che il Comune ha alienato degli immobili nel 2015 e ora intende ristrutturarne uno da adibire a Municipio finanziando l’intervento mediante la contrazione di un mutuo, ha formulato una richiesta di parere in materia di corretta applicazione dell’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15. La Sezione afferma che proprio la valorizzazione del dato testuale della disposizione in commento appare fornire diretta risposta al quesito dell’Ente. L’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, non lascia margine ad alcuna discrezionalità dell’Ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari. Il 10% di tali proventi è destinato all’estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento. In questo senso, del resto – osserva la Sezione – milita anche il disposto dell’art. 1, comma 443 della Legge n. 228/12, secondo cui le suddette risorse sono destinate alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

In conclusione, la Sezione chiarisce che l’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, impone la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate “all’estinzione anticipata dei mutui”. Dunque, incombe sull’Ente l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità, essendo dal Legislatore tale fine ritenuto come prevalente.