Consiglio di Stato, Sentenza n. 6021 dell’8 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sull’obbligo di motivazione in materia di approvazione delle aliquote Tari, affermando che è legittima la Delibera con cui il Comune, sulla base dell’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2020, ha confermato per il 2020 le aliquote Tari già approvate e applicate per l’anno 2019, nel contesto della pandemia da “Covid-19”. Tale Provvedimento non richiede una particolare motivazione, se non il riferimento alla normativa di base. In questo caso, non si tratta di una decisione discrezionale del Comune sulla determinazione delle tariffe, che avrebbe richiesto una giustificazione delle ragioni sottostanti; piuttosto, l’Amministrazione si è avvalsa della possibilità concessa dal Legislatore di mantenere in vigore le tariffe del 2019, senza la necessità di ulteriori spiegazioni. Nella determinazione delle aliquote Tari, non esiste un obbligo stringente di motivazione specifica della Delibera comunale, in quanto essa, come ogni atto amministrativo di carattere generale o collettivo, si rivolge a una pluralità di soggetti, anche se determinabili in un secondo momento, come gli occupanti o i detentori di locali e aree tassabili.


