Come evidenziato dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in una Notizia pubblicata il 13 ottobre 2026, il Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, entrato in vigore il 9 ottobre 2026, introduce diverse Disposizioni di interesse per gli Enti Locali in materia di tutela ambientale, cambiamenti climatici, bonifiche e dissesto idrogeologico.
Tra le principali novità figura l’istituzione di un “Fondo” per il finanziamento degli investimenti dei Comuni connessi a eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di Euro annui a decorrere dal 2027.
Il Provvedimento contiene inoltre Misure finalizzate ad accelerare le procedure relative alle bonifiche e agli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché semplificazioni operative nella gestione dei cantieri e nell’ambito dell’economia circolare.
Il nuovo “Fondo” per gli Investimenti comunali
Il “Fondo”, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è destinato a finanziare Interventi comunali connessi a eventi imprevedibili che, pur non configurando le situazioni emergenziali di rilievo regionale o nazionale previste dall’art. 7, comma 1, lett. b) e c), del Dlgs. n. 1/2018, recante il “Codice della Protezione civile”, richiedono comunque interventi tempestivi.
Le risorse potranno essere destinate a investimenti riguardanti situazioni di crisi del ciclo dei rifiuti, la conservazione della flora e della fauna autoctone, comprese quelle degli ambienti fluviali, lacustri e marini, il deterioramento ecologico, anche delle acque, e altri effetti riconducibili ai cambiamenti climatici.
Le modalità di accesso al “Fondo” e l’importo massimo concedibile saranno disciplinati con un Decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 177/2026.
Per ciascun evento, il contributo non potrà comunque superare 1 milione di Euro. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate dal cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell’Intervento.
I Comuni beneficiari potranno inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo di Società “in house”, con costi ammissibili a finanziamento entro il limite dell’1% del contributo concesso.
È prevista la revoca del finanziamento qualora, entro 180 giorni dalla concessione, il Comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per l’attuazione dell’intervento.
Dissesto idrogeologico e supporto ai Commissari di Governo
Il Decreto interviene anche sulle attività dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzando gli strumenti di supporto tecnico-specialistico.
In particolare, viene prevista la possibilità di destinare alle attività di assistenza tecnico-specialistica risorse fino al 2% di quelle assegnate agli interventi, al fine di sostenere le attività connesse alla loro attuazione.
Terre e rocce da scavo: semplificazioni per i cantieri puntuali
Tra le Misure introdotte figura una disciplina semplificata per il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo prodotte nei cosiddetti “cantieri puntuali”.
La semplificazione riguarda quantitativi non superiori a 20 metri cubi, destinati a essere riutilizzati direttamente nel medesimo sito di produzione, nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni previste dal Decreto.
Bonifiche: 150 giorni per le indagini delle Province
In materia di bonifica dei siti contaminati, il Dl. n. 177/2026 stabilisce un termine di 150 giorni entro il quale la Provincia deve concludere le indagini e adottare l’Ordinanza motivata nei confronti del responsabile della contaminazione.
In caso di inerzia dell’Amministrazione provinciale, è previsto l’intervento sostitutivo della Regione, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa).
“Terra dei Fuochi”: risorse incrementate a Euro 200 milioni
Il Provvedimento interviene, infine, sul finanziamento degli interventi urgenti di risanamento e bonifica dell’area denominata “Terra dei Fuochi”, innalzando a Euro 200 milioni le risorse destinate a tali attività.
Il Dl. n. 177/2026, in vigore dal 9 ottobre 2026, è attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge.


