Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18396 del 5 luglio 2024
Nel caso in oggetto, la Corte di Appello ha respinto il ricorso del Comune in questione e ha confermato la decisione di I grado, riconoscendo il diritto di un Avvocato a ricevere il versamento contributivo alla Cassa forense durante il periodo in cui svolgeva l’incarico di Presidente del Consiglio comunale, secondo l’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Il Comune ha presentato ricorso per Cassazione, opponendosi al Professionista con controricorso e memoria illustrativa. La Suprema Corte rileva che l’art. 86, comma 1, del Tuel, obbliga l’Amministrazione locale a versare i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli Amministratori in aspettativa non retribuita, condizione applicabile solo ai lavoratori dipendenti. Il comma 2 prevede che anche per i lavoratori autonomi venga effettuato un versamento con la stessa “causale” prevista per i lavoratori subordinati, ma senza richiedere l’aspettativa non retribuita, in quanto non applicabile ai lavoratori autonomi. Questa interpretazione rispetta il Principio costituzionale di sostegno ai cittadini impegnati in funzioni pubbliche elettive, garantendo loro il diritto di dedicarsi alle funzioni pubbliche senza perdere i benefici previdenziali e assistenziali. Per i liberi professionisti, ciò significa poter continuare la propria attività lavorativa e ricevere il beneficio previdenziale come compensazione per la ridotta capacità di contribuire.