E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 il Decreto 23 luglio 2020 con cui il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto l’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti delle Regioni a Statuto ordinario.
Il Dm. Interministeriale modifica il previgente Dm. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”), incrementando le indennità in parola fino all’85% della stessa indennità stabilita per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Come precisato dall’art. 1, gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2020. Resta ferma però la riduzione del 10% di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005.
L’art. 2 dispone che, a titolo di concorso alla copertura delle spese extra che graveranno in capo agli Enti Locali che rientrino nei parametri individuati dal Decreto, sia loro concesso, a partire dal 2020, un contributo annuo nella misura di cui all’Allegato “A” del Decreto medesimo.

I Comuni beneficiari dei contributi in parola sono tenuti, in applicazione dell’art. 2, comma 2, a riversare sul Capo XIV – Capitolo 3560 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’Interno” – art. 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”, l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco.