Amministratori: rimborso spese legali

Nella Delibera n. 133 del 20 dicembre 2018 della Corte dei conti Molise, chiesto un parere riguardante la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali imputati in un procedimento penale conclusosi con Decreto di archiviazione. La Sezione, pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere, ha ricordato che, in materia, l’art. 86, comma 5 del Dlgs. n. 267/00 stabilisce che: “Il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/12, nel caso di conclusione del procedimento con Sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

  1. a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
  2. b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  3. c) assenza di dolo o colpa grave”.

Per completezza, la Sezione ha osservato che in ordine alla questione dell’applicabilità, agli Amministratori degli Enti Locali, delle disposizioni contrattuali in materia di rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità a carico di dipendenti per fatti connessi all’assolvimento di obblighi istituzionali, nei casi di definizione con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5264/15, ha ritenuto che non possa “estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti”.