DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI
Quando si parla di compensi spettanti agli amministratori delle società pubbliche il pensiero comune va subito alle remunerazioni, in alcuni casi multimilionarie, di chi guida le grandi quotate di Stato. In realtà, il mondo delle società pubbliche è immenso e variegato e comprende anche una miriade di piccole società partecipate dagli enti locali in cui i compensi assegnati agli amministratori unici sono, in alcuni casi, assolutamente irrisori e totalmente sproporzionati rispetto al carico di responsabilità connesse all’incarico.
Per un manager di grandi società quotate che può arrivare a toccare – tra remunerazione fissa e variabile – i 3,8 milioni lordi annui, ci sono centinaia di amministratori unici di piccole società a capitale pubblico, come quelle che hanno in gestione i servizi locali per conto dei comuni, che percepiscono compensi lordi annui di 3.800 euro, tra fisso e variabile. Premesso che gli esempi citati rappresentano delle realtà a una distanza siderale l’una dall’altra, sul piano delle responsabilità, dei volumi d’affari ecc., non si può non considerare quanto delle remunerazioni nell’ordine di grandezza dei 300, 400, 500 euro lordi al mese siano comunque assolutamente fuori da ogni logica e di fatto condannino molte di queste società a non poter contare su delle figure manageriali strutturate che si dedichino alla loro gestione a tempo pieno.
Avere la rappresentanza legale di una società pubblica implica mansioni molto delicate e complesse, che richiedono alta specializzazione e spaziano dalla redazione del bilancio di esercizio all’attivazione dei contratti, dalla gestione societaria a quella del personale, dalla programmazione alla responsabilità in caso di cause giudiziarie. Un’ulteriore complessità deriva dal fatto che, nelle partecipate, alle azioni di responsabilità, disciplinate dal diritto societario nell’ambito del Codice civile, si sommano tutte le specificità tipiche del settore pubblicistico e che impongono la necessità di adeguarsi a tutta una serie di prescrizioni e adempimenti aggiuntivi rispetto a una qualsiasi realtà privata.
Ma perché nei casi in cui sussistono situazioni in cui ci sono compensi palesemente irragionevoli, questi non vengono rivisti al rialzo? Quali sono le norme che regolano i compensi spettanti agli amministratori delle società pubbliche? La disciplina attualmente vigente è un lascito della cosiddetta riforma Madia. Nell’ambito della riorganizzazione della pubblica amministrazione, il Governo Renzi emanò anche, tra gli altri, il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP). Questo decreto legislativo, in vigore dal 23 settembre 2016, aveva previsto l’adozione di un regolamento attuativo che avrebbe dovuto individuare 5 classi di società a controllo pubblico, intervenendo così sulle precedenti disposizioni legislature che, fino ad allora, avevano previsti solo tagli orizzontali senza alcun distinguo legati a criteri dimensioni o complessità aziendali. Infatti, sulla base di indicatori come il valore della produzione, il numero dei dipendenti e il totale dell’attivo patrimoniale e dei fondi gestiti per conto terzi, la norma avrebbe dovuto consentire di classificare ogni società partecipata in una categoria da 1 a 5 a cui avrebbero corrisposto precisi limiti al trattamento economico degli amministratori, dirigenti e dipendenti, superando così le iniquità prodotte dalla riduzione su base oggettive anziché soggettive lasciate dalle legislazioni precedenti.
In attesa dell’emanazione di questa norma – il cosiddetto “Decreto fasce” – era stato previsto un regime transitorio che stabiliva quanto segue: “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
Un taglio orizzontale dunque, tout court, che – come detto – non teneva conto di alcuna specificità: dimensioni delle società, livelli di retribuzione preesistenti, ecc. Il problema principale è che quella che nasceva per essere una misura “tampone”, destinata a rimanere in vigore per alcuni mesi, è in realtà tuttora applicata. L’atteso Decreto fasce, per l’emanazione del quale è stato avviato l’iter procedurale ben due volte ma, a distanza di quasi sette anni, si è infatti tradotto soltanto in una bozza.
Il periodo di vacatio, imposto dall’assenza dal decreto, ha di fatto consolidato un regime transitorio che ha portato all’impoverimento della capacità manageriale nelle società pubbliche a causa dei risibili compensi riconoscibili a chi le amministra. Ciò, tra l’altro, è avvenuto in anni di particolare importanza perché, sempre in attuazione del Testo unico, dal 2017 in poi avrebbero dovuto essere messi in atto dei piani di razionalizzazione, la cui attuazione è stata resa difficoltosa anche dall’assenza di manager motivati e disposti ad assumersi le necessarie responsabilità, che la carica richiede, nel momento di attivazione di operazioni straordinarie necessarie proprio per attuare i citati piani.
Un ritardo eclatante che è stato condannato a più riprese anche da diverse sezioni regionali della Corte dei conti. Solo per citarne una, la Corte ligure, in un parere del 2020, stigmatizzò “il lungo protrarsi del ritardo nell’adozione del decreto ministeriale che, ancorando la determinazione dei compensi all’effettiva complessità della gestione societaria, favorirebbe anche la selezione delle migliori professionalità, superando l’ormai anacronistico riferimento alla spesa storica del 2013”. In ultimo, la Corte Veneto che – con la delibera 160 dello scorso marzo – ha ribadito che, sebbene sia “auspicabile la sollecita approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 11, comma 6, del Dlgs. n. 175 del 2016” (NdR. Decreto fasce), attualmente i giudici contabili non possono che invitare a dare attuazioni ai vincoli imposti dalle norme sulla spending review e tuttora vigenti, posto che solo un intervento del legislatore può colmare questo vuoto normativo.
A complicare ulteriormente la questione è arrivata recentemente la legge sull’equo compenso, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso maggio, che sulla carta ha ricompreso anche le società pubbliche tra quei soggetti che dovrebbero prevedere “un compenso equo e proporzionato all’opera prestata” ma di fatto non fa alcun riferimento alla Legge Madia o al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e quindi apre la strada a dubbi sull’applicabilità o meno in assenza del cosiddetto “Decreto fasce”. Non è inoltre cristallino il fatto che la legge sull’equo compenso sia pensata per ricomprendere tutte le società pubbliche e non soltanto quelle che abbiamo le caratteristiche enunciate dal primo comma dell’art. 2, ovvero quelle con più di 50 dipendenti e con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Il rischio è che la confusione sull’applicabilità di questa norma – che tra l’altro prevede una serie di sanzioni in caso di mancata applicazione – continui a mantenere in piedi il divario tra le società di grandi dimensioni e realtà di tutt’altro livello dove ancora gli enti locali, molti dei quali si astengono dal rivedere l’importo di compensi irrisori, ancorati a valori del 2013. per timore di incorrere in situazioni di responsabilità per danno erariale.
L’auspicio di Centro Studi Enti Locali è quello che il legislatore intervenga, a stretto giro, nuovamente sul tema con dei provvedimenti che sgombrino definitivamente il campo dai dubbi, portando al definitivo e inequivocabile superamento di limiti ormai completamente anacronistici e irragionevoli.




